COSA POSSONO FARE I CONFIDI ISCRITTI ALL’ELENCO EX ART. 112 TUB?
Ai sensi dell’articolo 112, c.1, del Testo Unico Bancario (TUB), i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.
Con questa definizione si intende l’attività di garanzia che ha per oggetto esclusivamente i prestiti erogati dalle banche o da altri intermediari finanziari qualificati.
COSA NON POSSONO FARE I CONFIDI ISCRITTI ALL’ELENCO EX ART. 112 TUB?
Non rientra nel novero delle attività consentite ai confidi minori di cui all’Elenco ex art. 112 TUB, tenuto da questo Organismo (consultabile tramite questo link: https://www.organismocm.it/elenco-confidi/), la concessione di polizze fideiussorie o garanzie finanziarie comunque denominate, a tutela sia di soggetti privati (ad esempio in relazione a contratti di locazione), sia della Pubblica Amministrazione (ad esempio a fronte di cauzioni nel caso degli appalti di beni o servizi) sia dell’Autorità Giudiziaria (ad esempio nel contesto di procedure concorsuali o di vendita di beni all’asta).
Il rilascio abusivo di garanzie finanziarie da parte degli iscritti nell’Elenco dei confidi ex art. 112 TUB è un fenomeno fin qui di scarsa entità: dal novembre 2020 al giugno 2021 vi è stata un’unica segnalazione che ha innescato la conseguente attività istruttoria per gli accertamenti del caso.
Occorre, peraltro, avvertire che regole diverse vigono, invece, per i cosiddetti confidi maggiori di cui all’art.106 del Testo Unico Bancario, sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d’Italia e iscritti nell’albo tenuto dalla medesima, consultabile al seguente link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/index.html
COSA PREVEDE LA NORMATIVA PER I CONFIDI NON ISCRITTI ALL’ELENCO EX ART. 112 TUB?
Si ricorda che l’Elenco dei confidi 155 c.4 è stato dismesso e i soggetti che non sono transitati nel (nuovo) Elenco ex art.112 TUB hanno l’obbligo di procedere alla liquidazione o cambiare l’oggetto sociale. Allo stesso tempo, è fatto loro divieto di utilizzare la denominazione riservata “Confidi” e di svolgere l’attività consentita ai medesimi.
Tuttavia è possibile (e a quest’Organismo sono giunte più segnalazioni in merito) che tra gli ex iscritti all’elenco di cui al previgente art. 155 c.4 vi siano soggetti che reiterano un comportamento illecito già segnalato dalla Banca di Italia, sul proprio sito web, quando dava evidenza dei “soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione” (Cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html).
Va opportunamente evidenziato che nessuno dei soggetti indicati nelle più recenti segnalazioni della Banca di Italia è stato iscritto nel nuovo Elenco dei confidi ex art. 112 TUB.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio alla nota “GARANZIE FINANZIARIE: SUGGERIMENTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ALTRI BENEFICIARI” pubblicata dalla Banca di Italia sul proprio sito istituzionale (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/).
SEGNALAZIONE DI PRATICHE ABUSIVE
COSA SEGNALARE?
A tutela del mercato e degli stessi confidi, chiunque può segnalare all’Organismo il rilascio abusivo di garanzie finanziarie da parte dei confidi iscritti nell’Elenco ex art. 112 TUB o di altri soggetti che utilizzano in modo illecito la denominazione “confidi” in quanto non iscritti nell’Elenco né nell’Albo dei confidi ex art. 106 TUB (che peraltro, a determinate condizioni possono rilasciare garanzie finanziarie).
COME SEGNALARE?
La segnalazione va effettuata mediante pec all’indirizzo: organismoconfidi@pec.it recante come oggetto: Esposto in relazione al confidi [+ denominazione del confidi medesimo];
La segnalazione deve contenere le seguenti informazioni:
- generalità di chi espone i fatti: a) nome e cognome; b) data e luogo di nascita; c) codice fiscale; d) indirizzo di residenza; e) numero di telefono;
- riferimenti del confidi che si intende segnalare: a) denominazione; b) codice fiscale; c) numero di iscrizione nell’Elenco; d) indirizzo della sede legale;
- descrizione dei fatti, sintetica ma precisa e circostanziata (con l’indicazione dei fatti, delle date, delle generalità delle persone coinvolte);
- documenti a corredo. Risulta particolarmente utile: a) la corrispondenza (ad. es. copia delle email, complete di date e indirizzi di mittenti e destinatari, oppure copia di corrispondenza cartacea); b) proposte contrattuali e/o veri e propri contratti; c) materiale pubblicitario/promozionale, link a siti web e/o screenshot dei medesimi); d) ogni altro documento pertinente.
ATTENZIONE! Considerato che molti confidi hanno denominazioni simili o, addirittura, coincidenti, occorre siano riportati tutti gli elementi utili a identificare, senza dubbio alcuno, il confidi che potrebbe aver commesso il comportamento illecito.
COSA FA L’ORGANISMO?
- L’Organismo verifica se la fattispecie è di propria competenza e in caso positivo avvia una istruttoria in merito a quanto segnalato, ricorrendo ai poteri di vigilanza informativa e ispettiva di cui dispone. All’esito valuta se avviare o meno un procedimento sanzionatorio.
- L’Organismo è privo di poteri di vigilanza informativa e ispettiva e non può adottare sanzioni nei confronti di soggetti che non siano iscritti nell’Elenco. Pertanto, in questi casi, se la fattispecie può essere oggetto di accertamento da parte di altre Autorità, dispone il trasferimento dell’esposto e della connessa documentazione alle Autorità competenti.
- Qualora la fattispecie segnalata, oltre ad essere di competenza dell’Organismo, per altri profili (ad esempio penalistici) possa essere oggetto di accertamenti da parte di altre Autorità, sarà disposta la trasmissione della relativa documentazione alle Autorità competenti.
- Qualora l’Organismo adotti la sanzione della sospensione o della cancellazione dall’Elenco, provvede anche alle relative annotazioni negli Elenchi pubblici.
- L’Organismo non può rendere noti al singolo segnalante gli esiti delle eventuali azioni di vigilanza o degli approfondimenti condotti a seguito della segnalazione ricevuta.
DOCUMENTI UTILI
Banca d’Italia: comunicazioni in materia di rilascio di garanzie finanziarie
Banca d’Italia: Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione
Banca d’Italia: Confidi iscritti all’Albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 TUB
Organismo Confidi Minori: Confidi iscritti all’Elenco ex art. 112 TUB
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