FAQ SULLA PROCEDURA
DI ISCRIZIONE DEI CONFIDI ALL’ELENCO EX. ART. 112 TUB

Aggiornato al 6 novembre 2020
Le FAQ sono numerate secondo la sequenza temporale di pubblicazione e raggruppate per argomento.

SOGGETTI TENUTI A ISCRIVERSI NELL’ELENCO

Com’è noto la disciplina dei fondi di garanzia interconsortili è stata dettata, in prima battuta, dall’art. 13, commi 20 e ss. della cosiddetta legge quadro sui confidi (D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 – Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici). Il comma 21 della legge quadro affida la gestione dei fondi di garanzia interconsortili a società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero a società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Esplicita poi che, in deroga all’articolo 2602 del codice civile, le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20 (associazioni nazionali di rappresentanza).
L’art. 1, comma 882 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge Finanziaria 2007), stabilisce poi che i fondi di garanzia interconsortili possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi.
Le norme sopra richiamate pongono più di un problema interpretativo, amplificato dalla necessità di coordinarle, sia tra loro, sia con altre disposizioni dell’ordinamento. Per affrontare tali questioni interpretative è utile ricordare che la previsione dei fondi di garanzia interconsortili risale a un momento storico nel quale le imprese artigiane non accedevano al Fondo di garanzia per le PMI (legge 23 dicembre 1996, n. 662) e non erano vigenti le norme del secondo Accordo di Basilea che hanno completamente stravolto l’utilità delle diverse forme tecniche di garanzia (oggi un’operazione garantita da un confidi e controgarantita dal Fondo di garanzia delle PMI, nella prospettiva delle banche, sul piano della ponderazione del rischio, produce un beneficio, mentre una operazione riassicurata da un fondo interconsortile è tamquam non esset).
Inoltre, a quel tempo, non era ancora intervenuta la riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario, che ha innovato il sistema di vigilanza dei confidi. Recentemente l’art. 51 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) ha in qualche modo enfatizzato la “destinazione di servizio” delle risorse dei fondi interconsortili, prevedendo per i confidi la deducibilità degli importi corrisposti all’Organismo ex art. 112 bis TUB dall’obbligo di contribuzione ex art, 13, comma 22 della L. 326/2003.

L’art. 13, c. 13 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003 dispone che “la quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro”. Di conseguenza, se non è rispettata la soglia del 20% da parte di tutti i soci, il Legale rappresentante del confidi fondo di garanzia interconsortile non può attestare il rispetto del requisito previsto dalla normativa e, di conseguenza, il confidi non può ritenersi iscrivibile all’elenco 112.

TEMPI E MODALITA’ DI INOLTRO DELL’ISTANZA

Sul punto occorre premettere che (anche la durata) del regime transitorio durante il quale i confidi minori possono permanere nell’elenco ex art. 155 c.4 T.U.B. è materia disciplinata per legge dall’art. art. 10 del D.Lgs. 13.8.2010, n. 141. Pertanto il Consiglio di Gestione dell’OCM non ha la facoltà di derogare a tale provvedimento. Inoltre, va tenuto presente che l’istanza di iscrizione nell’elenco dei confidi di cui all’art. 112 del TUB (di seguito, anche l’Elenco) è una procedura molto semplificata, circoscritta a verificare, sul piano formale e sostanziale, la sussistenza dei requisiti già previsti dalla normativa vigente, che prevede l’inoltro – in formato elettronico – di documentazione già in possesso dei confidi, senza particolari aggravi di operatività. La qual cosa attiene anche alla necessità –eventuale e circoscritta- di riclassificare alcune informazioni di bilancio (funzionali all’allegato 4B), assolutamente alla portata di intermediari finanziari che, considerata la loro attività tipica, dovrebbero detenere solide competenze nella lettura/classificazione/riclassificazione delle informazioni contabili e gestionali delle imprese.

Ai fini della iscrizione all’Elenco, la normativa vigente non prevede nessun requisito in termini di dipendenti. Di conseguenza, anche un confidi senza dipendenti è tenuto a iscriversi nell’Elenco qualora intenda proseguire la propria operatività.

Non necessariamente; possono essere firmati anche manualmente e scansionati, allegando il documento di identità del firmatario, come previsto dalle disposizioni relative alla procedura di iscrizione e dalla modulistica. Ciò che certifica l’inoltro formale della pratica e l’identità del mittente è l’invio della posta certificata (PEC).

CONTRIBUTI

Le coordinate bancarie al fine di poter effettuare il bonifico per l’iscrizione sono indicate sul sito dell’Organismo. Ad ogni buon conto, si indicano di seguito: IBAN: IT 27 M 01030 03200 000006601753 intestato a OCM – Organismo Confidi Minori, Filiale MPS di Roma, via del Corso 232 La causale da inserire è la seguente: “Istanza iscrizione elenco art. 112 TUB – [nominativo del confidi]”.

Per quanto riguarda il versamento del contributo istruttorio, l’art.13, comma 2, del Decreto 23 dicembre 2015, n. 228 stabilisce che “all’atto della presentazione della domanda, il confidi attesta il versamento del contributo istruttorio determinato dall’Organismo”. Pertanto il confidi deve presentare evidenza del versamento in concomitanza della presentazione della istanza di iscrizione nell’Elenco; infatti, il CRO del bonifico effettuato fa parte della complessiva documentazione da inviare nell’ambito dell’istanza. Per quanto riguarda i contributi annuali, in sede di prima applicazione, il contributo va versato entro i 30 giorni successivi all’iscrizione nell’Elenco, notificata a mezzo PEC. Per i contributi annuali successivi al primo, il Consiglio di Gestione pubblicherà la relativa tempistica insieme alla deliberazione concernente i criteri di determinazione del loro ammontare.

Il contributo annuale deve essere calcolato su tutto il flusso di garanzie annuo, tenendo conto anche delle garanzie rilasciate con fondi o per conto di terzi (tra i quali, vi sono gli enti pubblici). Pertanto rientrano tra gli importi da considerare anche quelli relativi alle operazioni a valere sul Fondo antiusura del Ministero dell’economia e delle finanze.

FUSIONE

La normativa riguardante la fase transitoria è stabilita dall’art. 10 del D.Lgs. 13.8.2010, n. 141. In particolare, dal combinato disposto dei commi 1, 4 lett. e), 5 e 6 si evince che i confidi che non effettuano l’istanza di iscrizione nell’Elenco possono continuare a operare per i tre mesi successivi alla data di scadenza dell’inoltro delle istanze. Dopo tale termine i confidi non possono più operare e devono deliberare la liquidazione o modificare il proprio oggetto sociale. Analogamente, nel caso di mancato accoglimento dell’istanza i confidi devono deliberare la liquidazione o modificare il proprio oggetto sociale.

Di conseguenza, nel caso in cui un confidi destinato a essere incorporato non dovesse inoltrare, entro il 10.11.2020, istanza di iscrizione nell’Elenco, potrebbe continuare a operare fino al termine del periodo transitorio. Se, al termine di tale periodo, il confidi risultasse ancora operativo dovrà deliberare la liquidazione o modificare il proprio oggetto sociale. Qualora invece il confidi presentasse istanza di iscrizione in data successiva al 10.11.2020, a decorrere dal 10.2.2021, nelle more dell’esito esso non potrebbe esercitare alcuna delle attività riservate ai confidi dall’art. 112 TUB.

STATUTO DEI CONFIDI

In linea generale, va tenuto presente che l’art. 10, comma 9, del D.Lgs. 13.8.2010, n. 141 estende ex lege ai confidi ex art. 112 TUB la normativa previgente per i confidi iscritti nella sezione speciale di cui all’art. 155, comma 4, del TUB ante-riforma. Di conseguenza, per i confidi iscritti nella suddetta sezione speciale, gli Statuti devono essere conformi a quanto previsto dalle norme di legge vigenti (in particolare, l’art. 13 della Legge 24.11.2003, n. 326).

Premesso quanto sopra, si fa presente che la previsione dell’art. 3.1 della procedura di iscrizione è tratta dall’art. 13, comma 1, del Decreto 23 dicembre 2015, n. 228 ai cui sensi “Le società tenute a chiedere l’iscrizione nell’elenco dei confidi presentano all’Organismo la relativa domanda a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, ovvero delle modifiche statutarie, se già costituite. Per i confidi costituiti con forma giuridica di consorzio, la domanda di iscrizione è presentata a seguito della registrazione del contratto nel registro delle imprese.”

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che, qualora il confidi istante risulti già iscritto nella sezione speciale ex art. 155, comma 4, del TUB ante-riforma e ha uno Statuto già conforme a legge, che prevede lo svolgimento dell’attività di garanzia mutualistica, lo stesso non ha alcun obbligo di apportare modifiche statutarie in tal senso. È sua facoltà, eventualmente in occasione di altre modifiche statutarie, sostituire i riferimenti all’art. 155, comma 4, TUB ante-riforma con quelli all’art. 112, comma 1, del TUB.

BILANCIO DI RIFERIMENTO

Le disposizioni della Banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari non IFRS” del 2.8.2016 (di seguito, il Provvedimento della Banca d’Italia del 2.8.2016 ) stabiliscono, tra i Princìpi generali che “Gli intermediari non IFRS (di seguito “l’intermediario” o “gli intermediari”) di cui all’art. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 136 (…) redigono per ciascun esercizio il bilancio dell’impresa e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato secondo le disposizioni del suddetto “decreto” e quelle contenute nel presente provvedimento”.
Gli intermediari di cui all’art. 1 del D.Lgs. 18.8.2015, n. 136 sono gli operatori di microcredito e i confidi minori (definiti come “i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”).
Da tale norma discende che i confidi iscritti nell’Elenco sono tenuti a redigere il bilancio secondo quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d’Italia del 2.8.2016.
In particolare, i confidi iscritti nell’Elenco che ancora non redigono il bilancio secondo quanto stabilito dal citato Provvedimento, sono tenuti ad adeguarsi a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2020.

Ai sensi dell’art. 4, comma 6-bis, del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38, le società per le quali “successivamente alla redazione di un bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l’applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facoltà di continuare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali”. Il successivo D.Lgs. 18.8.2015, n. 136 ha stabilito che i confidi iscritti nell’Elenco devono redigere il bilancio secondo quanto indicato nel medesimo Decreto legislativo, le cui norme attuative sono contenute nel Provvedimento della Banca d’Italia del 2.8.2016.
Premesso quanto sopra, i confidi che hanno optato per la facoltà prevista dall’art. 4, comma 6 bis, del D.Lgs. 38/2005 possono continuare a redigere il bilancio in conformità ai princìpi contabili internazionali.
Tuttavia, va tenuto conto dei poteri di vigilanza informativa, sanciti dall’art. 11 del Decreto del MEF 23.12.2015, n. 228, il quale prevede che “per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sui confidi iscritti nell’elenco, l’Organismo può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l’attività esercitata, con le modalità e i termini da esso stabiliti”. Tali poteri sono finalizzati al perseguimento delle funzioni dell’Organismo, stabiliti dall’art. 9 del DM 228/2015, tra i quali rientra “la verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco”.
Pertanto, considerato il potere di vigilanza informativa dell’Organismo, rientra tra le facoltà di quest’ultimo stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni, comprese quelle di bilancio. Al fine di assicurare il contenimento dei costi di funzionamento dell’organismo -che gravano sul sistema dei confidi- e per assicurare l’omogeneità e la comparabilità dei bilanci dei confidi iscritti nell’Elenco, l’Organismo intende richiedere e utilizzare bilanci prodotti o riclassificati solo e soltanto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 136/2015 e dal Provvedimento della Banca d’Italia del 2.8.2016.
Questo non attiene alla procedura di iscrizione per la quale non occorre allegare alcun bilancio di esercizio ma solo e soltanto le informazioni richieste nell’allegato 4B, sempre e comunque, in conformità (anche a seguito di riclassificazione) allo schema di cui al Provvedimento della Banca d’Italia del 2.8.2016 (sul punto si veda la FAQ successiva).

Considerato che, allo stato attuale, i Confidi iscritti nella sezione speciale prevista dall’art. 155, comma 4, TUB ante-riforma depositano i rispettivi bilanci con diversi formati, incluso quello delle società commerciali, considerata l’esigenza di acquisire informazioni complete e comparabili ai fini dell’iscrizione e delle successive attività di verifica e controllo, coerentemente con quanto indicato in merito al quesito che precede, è richiesto che tutti i confidi forniscano, in sede di istanza di iscrizione all’Elenco, l’Allegato 4B conformemente a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d’Italia del 2.8.2016.

Per quanto attiene alla voce 85 (Stato Patrimoniale passivo – Fondi finalizzati all’attività di garanzia), questa è esplicitamente stata considerata nell’Allegato 4B dell’istanza di iscrizione ai fini della quantificazione del Patrimonio Netto.
In via generale, se e quando si ritenga di inserire nuove voci e definizioni agli schemi di bilancio, sarebbe auspicabile un aggiornamento del Provvedimento della Banca d’Italia del 2.8.2016. Tanto al fine di superare le incertezze circa l’ammissibilità e il contenuto delle nuove voci negli schemi di bilancio.
I dati relativi alle tabelle di cui alla nota integrativa andranno esposti, al pari di ogni altra informazione nell’Allegato 4B, in conformità a quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d’Italia del 2.8.2016.

REQUISITI DI ONORABILITÀ

In materia di requisiti di onorabilità dei soci, va preliminarmente evidenziato che l’art. 112, comma 2, del TUB rinvia all’art. 25, comma 2, lettera a), del TUB, il quale stabilisce che “Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d’Italia, individua: a) i requisiti di onorabilità”. Di per sé il comma 2, lettera a) non identifica direttamente i soggetti cui riferire tali requisiti. Tuttavia, dalla lettura dell’art. 25, comma 1, del TUB appare evidente che l’intero articolo 25 si riferisce ai “titolari di partecipazioni indicate all’articolo 19”, il quale prevede un’autorizzazione della Banca d’Italia alla acquisizione di partecipazioni in banche “che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute”.
Pur avendo presente che l’art. 19 si riferisce alle partecipazioni in banche, pare evidente (interpretando la norma in chiave logica, sistematica e teleologica) che il legislatore dell’art. 112, rinviando all’art. 25, comma 2, intendeva stabilire che i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale debbano sussistere solo dai partecipanti c.d. “qualificati”, vale a dire coloro che possiedono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento. Ne consegue che, nel caso dei confidi tenuti a iscriversi nell’Elenco, il tema dei requisiti di onorabilità si ponga solo per i partecipanti c.d. “qualificati”, nel senso sopra indicato. Alla luce della sopra richiamata norma del TUB, direttamente applicabile, si ritiene non indispensabile un’esplicita previsione statutaria sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soci.

PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL CONFIDI

E’ stata pubblicata sul sito web dell’Organismo una nuova versione del modulo della domanda di iscrizione che, al campo 6, consente di indicare se il confidi partecipa al capitale di una o più banche. I confidi minori di secondo livello indicano anche i confidi di primo livello partecipanti al capitale nella sezione “Enti privati”.

Non vi sono limitazioni agli investimenti dei confidi in titoli obbligazionari.

L’art. 112, comma 1, del TUB stabilisce che “I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all’articolo 111.”. La ratio della norma in commento, evidentemente, è quella di stabilire il perimetro di azione dei confidi e vietare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento di attività diverse da quelle consentite. Recentemente la Legge 5 giugno 2020, n. 40 (legge di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto Liquidità) all’art. 13-ter ha integrato l’art. 112, comma 1, aggiungendo il seguente periodo: “I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all’articolo 111”, così sancendo la possibilità di una più stretta connessione tra i confidi e i soggetti di cui all’elenco 111 TUB, abilitati a svolgere attività di microcredito. Il DM n. 53/2015 esplicita il concetto di servizi connessi o strumentali rispetto all’attività di garanzia. In particolare all’art. 5, comma 3, lett. b) indica che, nell’ambito dei servizi strumentali rispetto alla garanzia mutualistica, va considerata l’assunzione di “partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali”. La norma regolamentare, di chiara natura interpretativa, intende significativamente ridurre il rischio di aggiramento del divieto di svolgere attività diverse da quelle consentite attraverso l’investimento in enti di diversa natura partecipati dal confidi. Considerato, tuttavia, che né la norma primaria né la norma secondaria dettano regole specifiche con riguardo al trattamento da riservare alle partecipazioni diverse da quelle menzionate nel DM n. 53/2015 assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare, si ritiene che non sussista un obbligo di dismissione.

ORGANO DI CONTROLLO

E’ stata pubblicata sul sito web dell’Organismo una nuova versione del modulo della domanda di iscrizione che, al campo 11, consente di esplicitare le ragioni della eventuale mancata nomina dell’organo di controllo.

Quando l’assemblea dei soci nomina l’organo di controllo (monocratico ovvero collegio sindacale), gli amministratori hanno l’obbligo di inviare al Registro Imprese della Camera di commercio competente la domanda per l’iscrizione dei sindaci nel Registro stesso entro trenta giorni dalla nomina.
Ai fini della domanda di iscrizione, si richiede di indicare i nominativi del sindaco o dei sindaci, anche se la loro nomina non è stata ancora comunicata al Registro Imprese, e di acquisire la relativa dichiarazione sostitutiva. Nel caso del revisore legale o della società di revisione, non essendo questi organi di controllo, non è necessario indicarne i nomi né acquisirne la dichiarazione sostitutiva.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE/FONDO CONSORTILE

La Legge quadro sui confidi (art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326) non prevede alcuna limitazione territoriale all’operatività dei confidi.
Il comma 8 della Legge quadro stabilisce che possono essere soci dei confidi “le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti”. Ai sensi del successivo comma 9 “Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie”. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che un confidi possa garantire una propria impresa socia (rientrante nell’ambito delle definizioni di cui ai commi 8 e 9) al fine di far ottenere alla medesima un finanziamento bancario proveniente anche da una banca estera.

La norma in questione, il comma 52 della Legge quadro sui confidi (D.L. 30 settembre 2003, n. 269), prevedeva una deroga all’importo minimo della quota di partecipazione nei confidi (euro 250) per tutti i confidi già costituiti alla data di entrata in vigore della Legge stessa per un periodo limitato di tempo (2 anni) e una deroga assoluta solo per i confidi aventi forma cooperativa. Tale seconda disposizione rifletteva il favor del legislatore per le cooperative, cui sono riconosciuti vantaggi anche di altra natura (ad esempio fiscale). Di conseguenza, tenuto conto del tenore letterale della norma e della manifesta intenzione del legislatore di favorire i soggetti costituiti in forma cooperativa, si ritiene che la trasformazione di un confidi da società cooperativa a società consortile faccia venir meno la possibilità di avvalersi della deroga di cui al comma 52.

Sul punto rileva in particolare quanto stabilito dal comma 54 della Legge quadro sui confidi, il quale ha stabilito che “i soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell’attività sociale” (1). Pertanto, considerato che la società finanziaria partecipante ha acquisito la sua partecipazione prima dell’entrata in vigore della Legge quadro sui confidi e che tale società rientra nella definizione di ente privato, ai sensi del comma 10 della medesima Legge quadro, si ritiene che la partecipazioni di cui si tratta possa essere conservata da parte della società finanziaria, purché la medesima continui a non fruire dell’attività sociale.

(1) I soggetti di cui al comma 10 sono “gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni”, i quali non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9, ma possono sostenere l’attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; “essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all’assemblea”.

L’art. 13, c. 13 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003 dispone che “la quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro”. Di conseguenza, se non è rispettata la soglia del 20% da parte di tutti i soci, il Legale rappresentante del confidi fondo di garanzia interconsortile non può attestare il rispetto del requisito previsto dalla normativa e, di conseguenza, il confidi non può ritenersi iscrivibile all’elenco 112.

Le cosiddette “mid-cap” sono aziende che, potendo occupare fino a 499 addetti – secondo la normativa italiana – o fino a 3.000 addetti – secondo la definizione BEI -, non rientrano nei parametri di PMI così come definiti dal Regolamento UE 651/2014, dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea e dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005.
Le eventuali mid-cap associate ai confidi, rappresentando una sotto-categoria delle cosiddette “grandi imprese” (ovvero aziende con oltre 250 addetti) vanno, pertanto, elencate nell’Allegato 1 alla Domanda di iscrizione.

ELENCO DEGLI ESPONENTI

La struttura dell’Allegato 2B ricalca quello previsto per l’interrogazione massiva del casellario giudiziario. Ciò che va inserito nelle colonne è indicato nel titolo delle colonne stesse. Il Codice CUI – Codice Unico di Identificazione è un campo opzionale riferito solo ai cittadini stranieri. Nel Campo Paternità va inserito il nome del padre dell’esponente aziendale.

OPERATIVITA’ DEI CONFIDI

FAQ

Risposte ai quesiti posti sulle procedure di iscrizione all’elenco e sulle modalità di gestione dei flussi informativi.

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