L’Organismo Confidi Minori (OCM) è deputato, ai sensi dell’art. 112 bis del TUB, alla tenuta e alla gestione dell’elenco dei confidi previsto dall’art. 112, c.1  e vigila  sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui questi sono sottoposti ai sensi dell’art. 112, c.2.
Svolge, inoltre, ogni altro compito previsto dalla legge.

Ai sensi dell’art. 9 del Decreto 228/15 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Organismo svolge le seguenti funzioni:

  • a. gestisce l’elenco e provvede alla sua pubblicità;

  • b. valuta le istanze di iscrizione nell’elenco e la sussistenza dei requisiti

  • c. verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione;

  • d. verifica il rispetto  da   parte   degli   iscritti   delle disposizioni  che  regolano  la  loro  attività;

  • e. provvede all’iscrizione, alla cancellazione e al diniego di iscrizione all’elenco;

  • f. può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attività;

  • f. cura ogni altro atto e attività strumentale o accessoria alle funzioni di tenuta dell’elenco.

Nell’esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei confidi, espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

Nell’attività di gestione dell’elenco, l’Organismo, ai sensi dell’art. 10  del Decreto 228/15:

  • a. iscrive i confidi in possesso dei requisiti prescritti che ne facciano richiesta;

  • b. rigetta l’istanza di iscrizione in mancanza dei requisiti necessari dandone comunicazione agli interessati;

  • c. dispone la cancellazione dall’elenco;

  • d. rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall’elenco;

  • e. aggiorna tempestivamente l’elenco sulla base dei provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, dalla Banca d’Italia e dallo stesso Organismo nonché sulla base delle comunicazioni ricevute dagli iscritti.

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto 228/15, l’Organismo dispone, inoltre, di poteri di vigilanza informativa e ispettiva. Nello svolgimento dei propri compiti, collabora con le Autorità di vigilanza ed è sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.

L’Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, non persegue fini di lucro ed è costituito in forma di fondazione riconosciuta.

Nell’ambito della  propria  autonomia  finanziaria,  determina e riscuote i contributi annui e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria  per garantire lo svolgimento delle proprie attività e,  comunque,  entro il limite del cinque per mille dell’ammontare delle garanzie concesse da ciascun confidi e risultante dall’ultimo bilancio approvato.

Il funzionamento dell’Organismo è regolato dallo Statuto e dal Regolamento, approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia.
I componenti del Comitato di gestione dell’Organismo sono stati nominati dal Ministero tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche, nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio.

FAQ

Risposte ai quesiti posti sulle procedure di iscrizione all’elenco e sulle modalità di gestione dei flussi informativi.

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Avvisi ed esiti delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale presso l’Organismo.

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