L’Organismo Confidi Minori (OCM) è deputato, ai sensi dell’art. 112 bis del TUB, alla tenuta e alla gestione dell’elenco dei confidi previsto dall’art. 112, c.1 e vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui questi sono sottoposti ai sensi dell’art. 112, c.2.
Svolge, inoltre, ogni altro compito previsto dalla legge.
Ai sensi dell’art. 9 del Decreto 228/15 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Organismo svolge le seguenti funzioni:
Nell’esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei confidi, espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.
Nell’attività di gestione dell’elenco, l’Organismo, ai sensi dell’art. 10 del Decreto 228/15:
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto 228/15, l’Organismo dispone, inoltre, di poteri di vigilanza informativa e ispettiva. Nello svolgimento dei propri compiti, collabora con le Autorità di vigilanza ed è sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.
L’Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, non persegue fini di lucro ed è costituito in forma di fondazione riconosciuta.
Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, determina e riscuote i contributi annui e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività e, comunque, entro il limite del cinque per mille dell’ammontare delle garanzie concesse da ciascun confidi e risultante dall’ultimo bilancio approvato.
Il funzionamento dell’Organismo è regolato dallo Statuto e dal Regolamento, approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia.
I componenti del Comitato di gestione dell’Organismo sono stati nominati dal Ministero tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche, nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio.
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